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Eliminato il divieto di cessione dei prodotti tra retisti

2026-02-04 08:10

AXION - Rete di Imprese

Reti di Imprese,

Eliminato il divieto di cessione dei prodotti tra retisti

Le novità della Legge di Bilancio 2026 per i contratti di rete agricoli

 

Le novità della Legge di Bilancio 2026 per i contratti di rete agricoli

 

La Legge n. 199/2025 (G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42/L), meglio nota come Legge di Bilancio 2026, introduce un’importante novità per il settore agricolo.

Con il comma 157 dell’art. 1, viene modificata la disciplina dei contratti di rete tra imprese agricole, eliminando il divieto di cessione dei prodotti tra retisti dopo l’attribuzione originaria del raccolto.

Si tratta di un intervento che amplia la flessibilità operativa delle reti agricole e supera un vincolo che negli anni aveva creato non poche criticità applicative.

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La versione “agricola” del contratto di rete

Successivamente il Legislatore ha introdotto una declinazione specifica per il settore primario.

L’art. 1-bis, comma 3, D.L. 91/2014 prevede infatti che:

la produzione agricola ottenuta con attività svolte in comune possa essere divisa in natura tra i partecipanti, con attribuzione a titolo originario della quota spettante a ciascuno.

In sostanza

Si crea una sorta di:

“compartecipazione agraria evoluta”

applicabile anche a colture perenni come:

  • vigneti
  • oliveti
  • frutteti

e non solo alle colture stagionali previste dalla disciplina tradizionale.

 

Le criticità emerse nel tempo

Questa attribuzione “a titolo originario” del raccolto, pur favorendo:

  • condivisione del know-how
  • aggregazione tra PMI agricole
  • efficientamento produttivo

presentava un possibile rischio:

utilizzi elusivi rispetto al principio di prevalenza dei prodotti propri

Per questo motivo intervenne l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 75/E/2017, delimitando rigorosamente l’ambito applicativo.

 

Le condizioni fissate dall’Agenzia (prima della riforma)

L’acquisto a titolo originario era ammesso solo se:

  • tutti i retisti svolgevano attività agricola principale
  • i terreni erano messi in comune obbligatoriamente
  • gli apporti erano equivalenti e proporzionati
  • vietata la monetizzazione delle spettanze
  • ripartizione proporzionale al contributo
  • divieto di successiva cessione tra retisti

Quest’ultimo punto costituiva il vincolo più limitante, perché impediva scambi interni anche quando economicamente e organizzativamente razionali.

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La novità della Legge di Bilancio 2026

Eliminato il divieto di cessione tra retisti

La nuova norma:

  • cancella l’ultima condizione prevista dalla prassi dell’Agenzia
  • consente la cessione dei prodotti anche tra imprese aderenti alla rete, dopo l’attribuzione originaria

Cosa cambia concretamente?

Dopo la ripartizione:

  • il prodotto diventa bene proprio del singolo retista
  • può essere ceduto liberamente
  • anche agli altri partecipanti alla rete

 

Perché il divieto non era coerente con la norma

Il limite introdotto nel 2017:

  • non trovava un chiaro fondamento normativo
  • risultava solo prudenziale
  • contrastava con la natura giuridica del prodotto

Infatti, come già riconosciuto dalla stessa Agenzia (anche ai fini IVA):

una volta assegnato, il prodotto è a tutti gli effetti “proprio” del retista

e quindi liberamente commerciabile.

 

Conclusioni

Impatto operativo

L’intervento:

  • semplifica la gestione delle reti agricole
  • aumenta la flessibilità commerciale
  • riduce vincoli burocratici
  • rende lo strumento più aderente alle reali esigenze delle imprese

In prospettiva

La modifica rafforza il contratto di rete agricolo come leva di aggregazione e crescita, favorendo modelli cooperativi più efficienti e moderni.